Fissaggio del carico per furgoni. Direttiva 2014/47/UE

Store Van offre un sistema di protezione del vano di carico e fissaggio del carico per furgoni in linea con quanto stipolato dalla Direttiva 2014/47/UE, in merito ai controlli sui veicoli trasporto merci N2 e N3.

Decreto Ministero dei Trasporti – 19/05/2017 – n. 215 – Controlli su strada di veicoli commerciali

OGGETTO: Decreto di recepimento della Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la Direttiva 2000/30/CE

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot. n. 215 del 19 maggio 2017

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

Art.1
Oggetto
1. II presente decreto stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e l’ambiente.

Art. 2
Ambito di applicazione
1. II presente decreto si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE:
a) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente – veicoli della categoria M2 ed M3;
b) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate – veicoli della categoria N2 ed N3;
c) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o per l’alloggiamento di persone e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate – veicoli delle categorie O3 ed O4;
d) trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada ed aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
2. II presente decreto non pregiudica il diritto dell’autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), di sottoporre a controlli tecnici su strada veicoli che esulano dal suo ambito di applicazione, come i veicoli commerciali leggeri della categoria N1 aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, di controllare altri aspetti del trasporto e della sicurezza stradale, oppure di procedere a controlli in luoghi diversi dalle strade pubbliche. L’autorità competente può, altresì, limitare l’utilizzazione di un particolare tipo di veicolo su determinate parti della rete stradale nazionale per ragioni di sicurezza stradale.

Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “veicolo“: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli che circolano su rotaia, o il suo rimorchio;
b) “veicolo a motore“: ogni veicolo su ruote, semovente, azionato da un motore con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
c) “rimorchio“: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;
d) “semirimorchio“: ogni rimorchio progettato per essere agganciato a un veicolo a motore, in modo che una parte di esso si appoggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale della sua massa e della massa del suo carico sia sopportata dal veicolo a motore;
e) “carico“: tutte le merci collocate di norma nella o sulla parte di un veicolo progettata per sopportare un carico e che non sono permanentemente fissate al veicolo, compresi oggetti in contenitori quali gabbie, casse mobili o container, trasportati dai veicoli;
f) “veicolo commerciale“: un veicolo a motore e il suo rimorchio o semirimorchio, utilizzato principalmente per il trasporto di merci o di passeggeri a fini commerciali, come il trasporto per conto terzi o il trasporto per conto proprio, o per altri fini professionali;
g) “veicolo immatricolato in uno Stato membro“: un veicolo immatricolato o immesso in servizio in uno Stato membro dell’Unione europea;
h) “intestatario di una carta di circolazione“: la persona fisica o giuridica al cui nome il veicolo è immatricolato;
i) “impresa“: un’impresa ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009;
1) “controllo tecnico su strada“: un controllo tecnico su strada non preannunciato di un veicolo commerciale effettuato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione diretta;
m) “strada pubblica“: una strada di pubblica utilità, quali le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) “controllo tecnico“: un’ispezione a norma dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2014/45/UE;
o) “certificato di revisione“: verbale di controllo tecnico rilasciato dall’autorità competente o da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico;
p) “autorità competente“: l’autorità responsabile della gestione del sistema di controlli tecnici su strada compresa l’esecuzione di tali controlli: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione;
q) “ispettore“: una persona autorizzata dall’autorità competente a svolgere controlli tecnici su strada iniziali ovvero più approfonditi;
r) “carenze“: difetti tecnici e altre tipologie di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico su strada;
s) “controllo su strada in concertazione“: un controllo tecnico su strada effettuato congiuntamente dalla autorità competente nazionale e da una o più autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea;
t) “operatore“: la persona fisica o giuridica che utilizza il veicolo in quanto proprietario o che è autorizzata dal proprietario a utilizzarlo;
u) “unità mobile di controllo“: sistema trasportabile di attrezzature di controllo necessario per effettuare controlli tecnici su strada più approfonditi e che si avvale di ispettori competenti ad effettuare controlli tecnici su strada più approfonditi;
v) “impianto apposito per i controlli su strada“: un’area determinata per lo svolgimento di controlli tecnici su strada iniziali, ovvero più approfonditi, che può anche essere dotata di attrezzature di controllo installate in modo permanente.


Art. 5
Percentuale di veicoli da sottoporre a controllo
1. Per i veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), in ogni anno civile l’autorità competente esegue un numero adeguato di controlli tecnici su strada iniziali proporzionato al numero complessivo di tali veicoli immatricolati nel proprio territorio, tenuto conto che il numero complessivo di tali controlli nel totale degli Stati dell’Unione è pari almeno al cinque per cento del numero totale dei predetti veicoli immatricolati nell’Unione europea.
2. Le informazioni sui veicoli controllati sono comunicate alla Commissione europea a norma dell’articolo 20, comma 1.

Art. 13
Controllo della fissazione del carico
1. Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione della fissazione del suo carico a norma dell’allegato III, per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. I controlli possono essere effettuati per verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita, i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del veicolo e non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico.
2. Fatte salve le prescrizioni applicabili al trasporto di determinate categorie di merci come quelle oggetto dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), la fissazione del carico ed il controllo della fissazione del carico possono essere effettuati conformemente ai principi e, se del caso, alle norme di cui all’allegato IlI, sezione I. Si può utilizzare l’ultima versione delle norme di cui all’allegato III, sezione I, punto 5.
3. Le procedure in merito alle conseguenze, di cui all’articolo 14, possono essere applicate anche in caso di carenze gravi o pericolose della fissazione del carico.

Art. 22
Applicazione delle norme
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 20 maggio 2018, fatta salva l’applicazione delle disposizioni riguardanti il sistema di classificazione del rischio, di cui all’articolo 6, che decorre dal 20 maggio 2019.

Art. 23
Abrogazione
1. II decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, di recepimento della direttiva 2000/30/CE, è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2018.

Visita il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per consultare il Decreto ministeriale protocollo 215 del 19/05/2017